Art. 825 c.p.c.Deposito del lodo

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[1]Il lodo deve essere depositato da uno degli arbitri in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria e gli atti con i quali sono stati proposti i quesiti, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di sottoscrizione, nella cancelleria della pretura del luogo in cui e' stato pronunciato.

[2]Il pretore, accertata la tempestivita' del deposito e la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

[3]Il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza.

[4]Del deposito e del provvedimento del pretore e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133 secondo comma.

[5]Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso al presidente del tribunale che provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 1983 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art825 · fonte su Normattiva