Art. 825 c.p.c.Deposito del lodo

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[1]((Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato.

[2]La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui e' stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo.

[3]Il predetto termine ha carattere perentorio)).

[4]Il pretore, accertata la tempestivita' del deposito e la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

[5]Il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza.

[6]Del deposito e del provvedimento del pretore e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133 secondo comma.

[7]Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso al presidente del tribunale che provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti.

Testo vigente dal 2 marzo 1983 al 17 aprile 1994 · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art825 · fonte su Normattiva