Art. 825 c.p.c. — Deposito del lodo
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[1]((Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
[2]La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
[3]Il pretore, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
[4]Del deposito e del provvedimento del pretore e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.
[5]Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile)).
Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 21 marzo 1998 · versione 68 su Normattiva