Art. 826 c.p.c. — Correzione del lodo
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[1]La correzione della sentenza degli arbitri puo' essere chiesta, nei casi indicati nell'articolo 287, al pretore del luogo in cui essa e' depositata.
[2]Si applica la disposizione dell'articolo 288.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva