Art. 826 c.p.c.Correzione del lodo

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[1]((Il lodo puo' essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

[2]Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

[3]Se il lodo e' gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso e' depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili)).

Testo vigente dal 18 aprile 1994 al 21 marzo 1998 · versione 69 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art826 · fonte su Normattiva