Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione della fattispecie di causa - Sufficiente dimostrazione dell'applicabilità nel giudizio a quo della richiesta pronuncia additiva - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consentono di intercettare il contenuto della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto. Pur omettendo di indicare specificamente i contenuti delle comunicazioni epistolari intercettate, l'ordinanza di rimessione descrive le fattispecie di causa in termini sufficienti a consentire il necessario controllo sull'applicabilità nel procedimento principale delle norme risultanti dalla richiesta pronuncia additiva, esponendo altresì le ragioni logiche e giuridiche per le quali, ai fini della decisione di merito, occorre procedere a una valutazione integrale delle predette comunicazioni, non consentita dalle norme censurate.
sentenza 20/2017massima n. 39643 Riguarda ancheart. 18 Ordinamento penitenziariolegge 95/2004art. 18-ter Ordinamento penitenziario
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Mancata sperimentazione da parte del rimettente - Omissione giustificata dal divieto di analogia in materia presidiata da riserva assoluta di legge e da riserva di giurisdizione - Ammissibilità della questione.
Correttamente la Corte di assise d'appello di Reggio Calabria - sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consentono di intercettare il contenuto della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto - ha omesso di sperimentare una interpretazione conforme a Costituzione delle norme censurate. In presenza di una specifica regolamentazione delle intrusioni investigative sulla corrispondenza epistolare e vertendosi in materia presidiata da riserve di legge e di giurisdizione (art. 15 Cost.), non è consentita l'applicazione analogica della disciplina delle intercettazioni, di cui all'art. 266 cod. proc. pen., né l'applicazione di quella in materia di prove atipiche, di cui all'art. 189 dello stesso codice, sicché non è implausibile, bensì conforme ai principi costituzionali, concludere che, in base al vigente quadro normativo e al "diritto vivente", non possano essere utilizzate forme di captazione della corrispondenza postale diverse dal sequestro o, per i detenuti, dalla procedura mediante visto di controllo.
sentenza 20/2017massima n. 39644 Riguarda ancheart. 18 Ordinamento penitenziariolegge 95/2004art. 18-ter Ordinamento penitenziario
Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione del contenuto della corrispondenza postale in genere e del detenuto in particolare - Esclusione - Conseguente impossibilità di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevole asimmetria rispetto alle comunicazioni telefoniche, informatiche e telematiche e per ingiustificata attribuzione di uno status privilegiato all'indagato detenuto - Insussistenza dei vizi denunciati - Discrezionalità del legislatore nel differenziare i mezzi di ricerca della prova in relazione ai diversi mezzi comunicativi utilizzati - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentono l'intercettazione della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto, impedendo così di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza. Lungi dall'implicare una asimmetria ingiustificata e lesiva del principio di eguaglianza rispetto alla normativa applicabile alle altre forme di comunicazione (conversazioni e comunicazioni telefoniche, telematiche o informatiche, ovvero gestuali), delle quali è consentita l'intercettazione (ex artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.), la specifica disciplina dei mezzi di ricerca della prova applicabili alla corrispondenza postale in genere (attraverso il sequestro ex art. 254 cod. proc. pen.) e del detenuto in particolare (attraverso la procedura mediante visto di controllo prevista dall'ordinamento penitenziario) comporta un non irragionevole bilanciamento tra il diritto alla segretezza della corrispondenza e le esigenze di prevenzione e repressione dei reati. Il legislatore, infatti, avvalendosi della possibilità, di per sé non irragionevole, di prevedere differenti mezzi di ricerca della prova, tecnicamente confacenti alla diversa natura e grado di materializzazione del medium utilizzato per comunicare, ha individuato - per la corrispondenza epistolare - il sequestro (con conseguente acquisizione coattiva del supporto cartaceo e interruzione del flusso comunicativo) quale strumento idoneo a realizzare i contrapposti interessi costituzionali; e ha inoltre affiancato l'apposizione del visto di controllo agli altri strumenti limitativi della comunicazione previsti dall'art. 18-ter dell'ordinamento penitenziario, per realizzare nello specifico ambito della detenzione in carcere - di per sé limitativa della libertà di comunicare riservatamente - un bilanciamento tra le esigenze investigative e i diritti dei detenuti. Date le caratteristiche del mezzo comunicativo utilizzato e la particolare posizione del detenuto, deve escludersi la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà di tali scelte, riconducibili all'adeguato margine di discrezionalità legislativa nella regolazione degli istituti processuali e dei mezzi di ricerca della prova. Ciò non vuol dire che lo stesso legislatore, nel rispetto delle riserve di legge e di giurisdizione previste dall'art. 15 Cost. e in osservanza dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, non possa prevedere forme di captazione occulta dei contenuti che non interrompano il flusso comunicativo, come già accaduto per le comunicazioni telematiche e informatiche (artt. 11 e 12 della legge n. 547 del 1993); trattasi di delicate scelte discrezionali, non costituzionalmente necessitate che, come tali, rientrano a pieno titolo nelle competenze e nelle responsabilità del legislatore e non in quelle della Corte costituzionale, il cui compito precipuo è vigilare affinché il bilanciamento, fissato dalla legge, tra contrapposti diritti e interessi costituzionali risponda a principi di ragionevolezza e proporzionalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 372 del 2006, sul bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della riservatezza delle comunicazioni telefoniche e l'interesse della collettività alla repressione dei reati ). Nella regolazione degli istituti processuali, e segnatamente dei mezzi di ricerca della prova, debbono essere preservati adeguati margini di discrezionalità legislativa, soggetti solo al controllo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà da parte della Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2016, n. 138 del 2012 e n. 141 del 2011 ). Per costante orientamento giurisprudenziale, la tutela costituzionale dei diritti fondamentali opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale, sia pure con le limitazioni imposte dalla particolare condizione in cui versa. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 26 del 1999, n. 212 del 1997 e n. 349 del 1993 ). Tra i diritti del detenuto, la possibilità di intrattenere rapporti con soggetti esterni riveste una particolare importanza affinché le modalità di esecuzione della pena siano rispettose dei principi costituzionali e, segnatamente, dell'art. 27 Cost.
sentenza 20/2017massima n. 39646 Riguarda ancheart. 18 Ordinamento penitenziariolegge 95/2004art. 18-ter Ordinamento penitenziario
Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione del contenuto della corrispondenza postale in genere e del detenuto in particolare - Esclusione - Conseguente impossibilità di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza - Denunciata violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, in riferimento all'art. 112 Cost. - dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentono l'intercettazione della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto, impedendo così di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza. A prescindere da ogni considerazione sull'affermazione del rimettente relativa alla completezza investigativa quale "precipitato naturale" del principio di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'art. 112 Cost., una volta ritenuta non costituzionalmente illegittima, per la corrispondenza epistolare, la restrizione della ricerca della prova a taluni mezzi (sequestro o, per i detenuti, procedura mediante visto di controllo), risultano altrettanto non illegittime le conseguenti limitazioni del materiale probatorio utilizzabile.
sentenza 20/2017massima n. 39647 Riguarda ancheart. 18 Ordinamento penitenziariolegge 95/2004art. 18-ter Ordinamento penitenziario
Processo penale - Mezzi di ricerca delle prove - Disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti - Mancata estensione alle riprese visive nei luoghi di privata dimora, ancorché le immagini non abbiano ad oggetto comportamenti di tipo comunicativo - Denunciata lesione della libertà personale, dell'inviolabilità del domicilio e della libertà di comunicazione - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta ed omessa verifica della praticabilità di una diversa interpretazione del quadro normativo - Inammissibilità della questione (a prescindere da valutazioni sul merito, rispetto al quale vale il 'dictum' della sentenza n. 135 del 2002).
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale (a prescindere da valutazioni sul merito rispetto a cui vale il dictum della sentenza n. 135 del 2002) dell'art. 266, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 14, primo e secondo comma, e 15 della Costituzione, nella parte in cui non estende la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti a qualsiasi ripresa visiva effettuata in luoghi di privata dimora, ancorché le immagini captate non abbiano ad oggetto comportamenti di tipo comunicativo. Infatti, il giudice rimettente, limitandosi ad opporre che il davanzale della finestra di un'abitazione è un punto certamente riconducibile alle nozioni di domicilio e di privata dimora, senza specificare né quali immagini siano state concretamente filmate, né come la ripresa sia avvenuta, ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie concreta; e altresì ha fondato la questione su una premessa interpretativa - e precisamente quella secondo cui, in assenza di un espresso divieto o di una esplicita regolamentazione, da parte della legge ordinaria, delle riprese visive di comportamenti di tipo non comunicativo all'interno del domicilio, tale attività investigativa sarebbe esperibile anche ad iniziativa della polizia giudiziaria, con connessa utilizzabilità processuale dei relativi risultati - che non è l'unica astrattamente possibile, in tal modo omettendo preliminarmente di verificare la praticabilità della soluzione interpretativa opposta rispetto a quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi o da renderli comunque non rilevanti nei giudizi principali. - Sulle condizioni per l'estensione alle videoregistrazioni nei luoghi di privata dimora della disciplina delle intercettazioni ambientali, v., citate, sentenza n. 135/2002, sentenza n. 26795/2006 della Corte di cassazione. - Sul divieto di attività compiute in violazione di diritti fondamentali e relativa inutilizzabilità dei risultati in sede processuale, v., citate, sentenze n. 34/1973, n. 81/1993. - Sul sequestro di scritti per facilitare la difesa nel corso dell'interrogatorio v., citata, sentenza n. 229/1998. - Sull'inammissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una diversa interpretazione, v., citate, sentenza n. 192/2007, ordinanza n. 409/2007.
Processo penale - Intercettazioni di comunicazioni tra presenti all’interno dell’abitazione di uno degli imputati - Denunciata mancanza di una disciplina delle modalità - Ritenuta lesione della inviolabilità domiciliare - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 266, comma 2, del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata in riferimento all’art. 14 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata; in particolare, non fornisce alcuna delibazione circa la fondatezza dell’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, eseguite all’interno dell’abitazione di uno degli imputati, ritenuta come logicamente pregiudiziale rispetto alla proposizione dell’incidente di costituzionalità. - V. sentenza citata n. 304/2000.
Riguarda ancheart. 13 legge 203/1991
Processo penale - Mezzi di ricerca delle prove - Riprese visive o videoregistrazioni nei luoghi di privata dimora (indicati dall’art. 614 cod. pen.) - Mancata estensione della disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti - Prospettata irragionevole differenziazione di garanzie, con lesione della libertà domiciliare - Non fondatezza della questione - Opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e segnatamente, dell’art. 266, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost. tendente all’ottenimento di una pronuncia additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei medesimi luoghi. Ed invero, il modello normativo evocato dal giudice 'a quo' come 'tertium comparationis' è inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l’invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall’altro. L’ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell’art. 14 Cost.
Riguarda ancheart. 267 Codice di procedura penaleart. 271 Codice di procedura penaleart. 189 Codice di procedura penaleart. 269 Codice di procedura penaleart. 268 Codice di procedura penaleart. 270 Codice di procedura penale
Processo penale - Intercettazioni di comunicazioni all'interno di un domicilio - Conseguente, lamentato, contrasto con il principio dell'inviolabilità del domicilio - Carente descrizione della situazione concreta, da cui il rimettente argomenta l'incostituzionalita' della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile - per omessa descrizione della fattispecie 'sub iudice' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 14 della Costituzione, nella parte in cui consente le intercettazioni di comunicazioni tra persone presenti all'interno di un domicilio. L.T.
PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - GARANZIE PREVISTE DAL CODICE IN ORDINE AD ESSE - POSSIBILITA' DI ESTENDERLE CON SENTENZA ADDITIVA ALL'ACQUISIZIONE PROBATORIA DI NOTIZIE SUL FATTO STORICO DELL'AVVENUTA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.
La richiesta, formulata nel caso dal giudice 'a quo', di una pronunzia additiva volta ad estendere le garanzie previste dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. per l'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche a qualsiasi altra acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il fatto storico della avvenuta comunicazione, non puo' essere accolta. A tale conclusione ostano i contenuti normativi delle suddette, dal momento che essi sono conformati esclusivamente a operazioni relative all'intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, ne' ad aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni medesime (identita' dei soggetti, tempo e luogo della conversazione).
sentenza 81/1993massima n. 19296 Riguarda ancheart. 271 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DI PROVE IN GIUDIZIO - COMUNICAZIONI TELEFONICHE - NORME CODICISTICHE RELATIVE ALLE INTERCETTAZIONI E ALLA TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA - ATTUAZIONE, CON ESSE, AMPIA, MA PUR SEMPRE PARZIALE, DEI VALORI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE IN MATERIA.
Nelle norme del codice di procedura penale relative all'acquisizione delle prove in giudizio i valori garantiti dall'art. 15 Cost. sono rappresentati in misura indubbiamente ampia e, tuttavia, parziale. Oltre agli articoli concernenti le intercettazioni telefoniche (artt. 266 e 271 cod.proc.pen.), assume sicuramente rilievo l'art. 256 cod.proc.pen., il quale, nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti coperti dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una disciplina applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico della telefonia e, pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato, l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 della Costituzione come garanzia istituzionale del diritto della persona alla liberta' e alla segretezza delle comunicazioni. Tuttavia, proprio in ragione della sua natura giuridica, tale garanzia non puo' essere scambiata con la tutela direttamente attribuita ai soggetti della comunicazione in ordine alla segretezza della sfera privata che circonda l'esercizio della relativa liberta'.
sentenza 81/1993massima n. 19297 Riguarda ancheart. 271 Codice di procedura penaleart. 256 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DI PROVE - NOTIZIE SUI DATI ESTERIORI (AUTORI, TEMPO E LUOGO) DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE - RITENUTA ESCLUSIONE DELLE GARANZIE PREVISTE RIGUARDO ALLE NOTIZIE ACQUISITE, MEDIANTE INTERCETTAZIONI, SUL CONTENUTO DELLE STESSE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' DELLE SUDDETTE GARANZIE, PUR IN MANCANZA DI SPECIFICHE NORME PROCESSUALI IN FORZA DELLA IMMEDIATA E GENERALE EFFICACIA DEL PRECETTO COSTITUZIONALE, ANCHE NELLA PRIMA IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' contestabile che l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilita' da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla liberta' e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilita' dei soggetti interessati. Ne', al tempo stesso, puo' negarsi che al riconoscimento di tale diritto, sempre in forza all'art. 15 della Costituzione, sia coessenzialmente legata la garanzia consistente nel dovere, posto a carico di tutti coloro che per ragioni professionali vengano a conoscenza del contenuto e dei dati esteriori della comunicazione, di mantenere il piu' rigoroso riserbo sugli elementi suddetti. Pertanto, anche se la tutela relativa alla riservatezza dei dati di identificazione in questione non si e' finora tradotta in specifiche norme processuali, l'acquisisizione come mezzi di prova dei medesimi non puo' non avvenire nel piu' rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, e cioe' soltanto sulla base di un atto dell'autorita' giudiziaria sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati. Ferma restando la liberta' del legislatore di stabilire piu' specifiche norme di attuazione di tali principi costituzionali, il ricordato livello minimo di garanzie pone dunque un parametro di validita' che spetta al giudice ' a quo' applicare direttamente al caso di specie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 15 Cost., dell'art. 266 cod.proc.pen., sollevata - per decidere della legittimita' e ammissibilita' dell'acquisizione in giudizio di un tabulato contenente l'indicazione di riferimenti soggettivi temporali e spaziali di comunicazioni telefoniche intercorse - in base all'assunto che la disposizione impugnata, riguardando esclusivamente l'imtercettazione del contenuto della conversazione telefonica, non consentirebbe di tutelare con le stesse garanzie applicabili alle intercettazioni anche il diritto al segreto sul fatto storico dell'intervenuta comunicazione). - V. precedente massima A e ivi richiami.
sentenza 81/1993massima n. 19298