Art. 348 c.p.p.Assicurazione delle fonti di prova

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992. Leggi il testo vigente →

Fino a quando il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, la polizia giudiziaria raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

  • a)alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
  • b)alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
  • c)al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 e tutte le attivita' di indagine che, nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art348 · fonte su Normattiva