Art. 348 c.p.p. — Assicurazione delle fonti di prova
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1.((Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell' articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.)) 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
- a)alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
- b)alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- c)al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 e tutte le attivita' di indagine che, (( anche nell'ambito delle direttive impartite)), sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero. 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 4 maggio 2001 · versione 37 su Normattiva