Art. 380 c.p.p.Arresto obbligatorio in flagranza

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Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

  • a)delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
  • b)delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
  • c)delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
  • d)delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
  • d-bis)delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
  • d-ter)delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
  • e)delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
  • e-bis)delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
  • f)delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
  • f-bis)delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
  • g)delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
  • h)delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell' articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
  • i)delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
  • l)delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
  • l-bis)delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
  • l-ter)delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
  • m)delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera e) del secondo comma del presente articolo "nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice".

Testo vigente dal 21 aprile 2015 al 25 marzo 2016 · versione 217 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

27 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 25 aprile 2026oggiper 5 mesiin vigore
  2. 25 febbraio 202625 aprile 2026per un mese
  3. 12 aprile 202525 febbraio 2026per 11 mesi
  4. 26 novembre 202412 aprile 2025per 5 mesi
  5. 2 ottobre 202426 novembre 2024per un mese
  6. 25 ottobre 20232 ottobre 2024per 11 mesi
  7. 16 giugno 202325 ottobre 2023per 4 mesi
  8. 19 ottobre 202116 giugno 2023per un anno
  9. 10 agosto 201919 ottobre 2021per 2 anni
  10. 22 luglio 201710 agosto 2019per 2 anni
  11. 4 novembre 201622 luglio 2017per 9 mesi
  12. 25 marzo 20164 novembre 2016per 7 mesi
  13. 21 aprile 201525 marzo 2016per 11 mesi
  14. 22 febbraio 201421 aprile 2015per un anno
  15. 16 ottobre 201322 febbraio 2014per 4 mesi
  16. 23 ottobre 201216 ottobre 2013per 12 mesi
  17. 8 agosto 200923 ottobre 2012per 3 anni
  18. 25 aprile 20098 agosto 2009per 4 mesi
  19. 2 marzo 200625 aprile 2009per 3 anni
  20. 28 luglio 20052 marzo 2006per 7 mesi
  21. 4 maggio 200128 luglio 2005per 4 anni
  22. 11 agosto 19984 maggio 2001per 3 anni
  23. 25 febbraio 199311 agosto 1998per 5 anni
  24. 8 agosto 199225 febbraio 1993per 7 mesi
  25. 8 ottobre 19918 agosto 1992per 10 mesi
  26. 13 maggio 19918 ottobre 1991per 5 mesi
  27. 24 ottobre 198813 maggio 1991per 3 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art380 · fonte su Normattiva