Art. 421 c.p.p. — Discussione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1997 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato puo' chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. ((Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499)). Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonche' gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.
Testo vigente dal 12 agosto 1997 al 2 gennaio 2000 · versione 80 su Normattiva