Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguaglio - Denunciata disparità di trattamento rispetto a quelli previsti in caso di sostituzione di pene detentive brevi e violazione della funzione rieducativa della pena - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti diversi da quelli esaminati - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che nel procedimento per decreto penale di condanna il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria sia pari ad euro 75 e fino a tre volte tale ammontare, tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 155 del 2019, la quale ha affermato che la previsione di un criterio di ragguaglio più favorevole tra pena detentiva e pena pecuniaria nel procedimento per decreto è volta ad incentivare il ricorso a tale rito speciale e che la denunciata eccessiva tenuità del trattamento sanzionatorio introdotto dalla disposizione censurata è insuscettibile di risolversi in un vulnus alla finalità rieducativa della pena. Né sono prospettate argomentazioni diverse da quelle già esaminate. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 155 del 2019. Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 236 del 2018, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018 ).
sentenza 66/2020massima n. 42630 Riguarda ancheart. 1 legge 103/2017
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Sufficiente illustrazione della vicenda processuale del giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per insufficiente ed erronea motivazione in ordine alla rilevanza - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017. Il rimettente ha dato conto della rilevanza delle questioni, avendo prospettato una alternativa (emissione del decreto penale di condanna o rigetto della relativa richiesta) che sottende la ritenuta impossibilità di addivenire al proscioglimento dell'imputato o alla restituzione degli atti al pubblico ministero per difetto dei presupposti di ammissibilità del rito, nonché una valutazione almeno implicita di congruità della pena detentiva richiesta dal pubblico ministero. Il rimettente ha inoltre sufficientemente illustrato la vicenda processuale del giudizio a quo, consentendo la verifica della ragionevolezza del più mite trattamento sanzionatorio risultante dall'applicazione della disposizione censurata, rispetto a quello derivante in base all'ordinario parametro di ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen.
Riguarda ancheart. 1 legge 103/2017
Oggetto del giudizio - Norma penale che prevede un trattamento sanzionatorio più mite - Eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem discendente dall'automatica riespansione del regime generale - Ammissibilità delle questioni.
Non inficia l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, la circostanza che le ordinanze di rimessione - nel censurare l'applicabilità al procedimento per decreto penale di condanna di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello conseguibile nell'ambito del rito ordinario e degli altri riti speciali - sollecitino una pronuncia ripristinatoria di un regime sanzionatorio di maggior rigore per l'imputato. Infatti, l'effetto in malam partem di un'eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni sollevate non discenderebbe dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma conseguirebbe all'automatica riespansione del regime generale di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, previsto dall'art. 135 cod. pen.
Riguarda ancheart. 1 legge 103/2017
Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguaglio - Denunciata disparità di trattamento tra soggetti meno abbienti e più abbienti, nonché rispetto ai soggetti nei cui confronti si procede con rito ordinario o altri riti speciali - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Termini Imerese e dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - dell'art. 459, comma 1- bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, nel procedimento per decreto penale di condanna, il giudice, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria da irrogare in sostituzione di una pena detentiva, debba tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, e che il valore giornaliero di ragguaglio sia non inferiore ad euro 75 e non superiore a tre volte detto ammontare per ogni giorno di pena detentiva. La finalità di incentivare il ricorso al rito speciale per decreto, essenzialmente in chiave deflattiva del contenzioso penale, consente pianamente di escludere la manifesta irragionevolezza del tasso di conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria previsto dalla disciplina censurata, anche in rapporto alle diverse discipline dettate nell'ambito del rito ordinario o di altri riti speciali. Inoltre, le differenti condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare - in relazione alle quali l'impatto "esistenziale" di sanzioni pecuniarie di identico importo può essere in concreto assai diverso - giustificano la commisurazione di sanzioni di diversa entità, pur a fronte di illeciti di pari gravità, risultando funzionali a garantire un maggior grado di individualizzazione della pena e senza pregiudizio per la finalità rieducativa della pena. Infine, il - contenuto - dispendio di attività istruttorie supplementari da parte del pubblico ministero relativamente alle condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare risulta conforme al canone della ragionevole durata del processo, perché congruamente giustificato dall'evidente beneficio in termini di "personalizzazione" della risposta sanzionatoria, apparendo altresì funzionale a ridurre il rischio di opposizioni imperniate soltanto sull'incongruità della pena inflitta in relazione alle condizioni economiche del reo e del suo nucleo familiare. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018 ).
Processo penale - Procedimento per decreto - Reati perseguibili a querela - Facoltà del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna -Ingiustificato allungamento dei tempi del processo e ostacolo all'effetto deflattivo legato ai riti speciali di tipo premiale - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., l'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna. La norma censurata non trova, infatti, valida giustificazione né con riferimento alla posizione processuale della persona offesa, né con riguardo a quella del querelante. Quanto alla prima, gli interessi civili sono assicurati dalla possibilità di esercitare la relativa azione in sede propria, mentre l'interesse della persona offesa alla persecuzione del reato è soddisfatto dalla circostanza che il querelante ha visto accolta la sua richiesta di punizione del querelato. In merito, poi, alla ipotizzata sussistenza di un interesse specifico del querelante, distinto da quello della persona offesa, a che il procedimento non si concluda con il decreto penale di condanna, un simile interesse non giustifica la disposizione censurata, risultando essa contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti. La disposizione contestata si pone pertanto in contrasto sia con il principio di ragionevolezza che con quello di ragionevole durata del processo, stante la funzione acceleratoria del procedimento per decreto che viene ad essere inibito. (È assorbita la censura relativa all'art. 112 Cost.) Per la manifesta infondatezza di questione con la quale si chiedeva, prima della riforma del 1999, una pronuncia volta a escludere l'ammissibilità del ricorso al procedimento per decreto nel caso la persona offesa avesse manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile, v. la citata ordinanza n. 124/1999. Sui rapporti fra azione civile e processo penale, nel senso che «l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile», e che «ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale», essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, v. le citate sentenze nn. 124/1999, 443/1990, 171/1982 e 166/1975. Per l'affermazione che «risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte», v. la citata ordinanza n. 124 del 1999. Per l'affermazione che «il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità della fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe», v. la citata sentenza n. 1009/1988. Sul principio della ragionevole durata del processo: nel senso che esso «va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, il cui sacrificio non è sindacabile, ove frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa», v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 159/2014; ordinanze nn. 332/2008 e 318/2008; nel senso che a tale principio «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza», v. le citate sentenze nn. 63/2009 e 56/2009. Sulla discrezionalità riconosciuta al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 65/2014 e 216/2013; ordinanze nn. 48/2014 e 190/2013. Sulla struttura dello scrutinio di ragionevolezza e del test di proporzionalità, v. le citate sentenze nn. 1/2014 e 1130/1988.
PROCESSO PENALE - PUBBLICO MINISTERO - RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA OLTRE IL PREVISTO LIMITE TEMPORALE - SANZIONE DI NATURA PROCESSUALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E DEL DIRITTO DELL’IMPUTATO AD ESSERE TEMPESTIVAMENTE INFORMATO DELL’ACCUSA - INDETERMINATEZZA DEL 'PETITUM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile, per indeterminatezza del 'petitum', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui – alla stregua della interpretazione ad esso data dal «diritto vivente» – non è prevista alcuna sanzione di natura processuale per la ipotesi in cui la richiesta di emissione del decreto penale di condanna sia stata formulata, dal pubblico ministero, dopo lo spirare del termine di sei mesi dalla data in cui il nominativo della persona, cui il reato è attribuito, è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e terzo comma, Cost., per la asserita violazione del diritto di difesa, del principio di ragionevole durata del processo e del diritto dell’imputato ad essere tempestivamente informato dell’accusa. Infatti, il giudice rimettente – anziché individuare uno specifico quesito di costituzionalità, delineando con esattezza la pronuncia additiva sollecitata in riferimento alla norma o alle norme coinvolte nel dubbio di legittimità – si è limitato, tanto nella motivazione che nel dispositivo della ordinanza di rimessione, a devolvere a questa Corte sia la scelta del tipo di sanzione da configurare, in presenza del superamento del limite temporale stabilito dall'art. 459, comma 1, del codice di rito; sia la scelta dell'atto o degli atti su cui essa dovrebbe produrre effetti; sia, infine, la scelta delle conseguenze che, quale epilogo delle già indicate opzioni, dovrebbero scaturire sul piano processuale.
Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il pubblico ministero, prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, di notificare l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento tra imputati, compressione del diritto di difesa, lesione dei principi del giusto processo - Questione analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione, dell’art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che prima della richiesta del decreto penale di condanna sia notificato all’imputato l’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.. Invero, analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate con ordinanze n. 432 del 1998 (ed i precedenti ivi menzionati) e nn. 325, 326, 458 del 1999 e, in assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche la questione all’esame dev’essere decisa in egual modo.
Processo penale - Procedimento per decreto - Possibilità che la difesa dell’imputato interloquisca sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all’imputato tratto a giudizio con le forme ordinarie, nonché asserito contrasto con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, concernenti la disciplina del procedimento per decreto, in quanto non consentirebbe alla difesa dell'imputato di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero prima che il giudice emetta il decreto penale di condanna. Infatti poiché il decreto penale, al di là della denominazione formale di "decreto di condanna", costituisce una sorta di decisione "preliminare", destinata ad essere posta nel nulla in caso di opposizione ed a trasformarsi in pronuncia definitiva di condanna solo nel caso in cui l'imputato, non opponendosi, vi presti acquiescenza, l'omessa previsione di un avviso all'indagato prima della notificazione del decreto penale non si traduce in un sacrificio, costituzionalmente rilevante, del diritto al contraddittorio, che l'imputato potrà pienamente esercitare ove decida di proporre opposizione. - Sul procedimento per decreto, v. citate ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999 e n. 458/1999. - Sul diritto di difesa, v. citata ordinanza n. 203/2002. - Sul regime della notificazione del decreto, v. citatata sentenza n. 504/2000.
sentenza 8/2003massima n. 27504 Riguarda ancheart. 460 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - “PROCEDIMENTO MONITORIO” (OVVERO PROCEDIMENTO PER DECRETO) - ASSUNTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE E CARENTE INDICAZIONE DELLE NORME CENSURATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della normativa sul procedimento monitorio (verosimilmente degli artt. 459 - 464 cod. proc. pen.), sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, in quanto il contraddittorio nella formazione della prova viene ad instaurarsi solo dopo una pronuncia di condanna. Infatti l'ordinanza di rimessione, per un verso, omette totalmente di specificare l'oggetto ed i termini della controversia e non contiene alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata; e per altro verso, censura l'intero complesso normativo riguardante il procedimento per decreto, senza individuare la norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione.
sentenza 21/2003massima n. 27523 Riguarda ancheart. 461 Codice di procedura penaleart. 462 Codice di procedura penaleart. 463 Codice di procedura penaleart. 464 Codice di procedura penaleart. 460 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per decreto - Emissione del decreto penale di condanna - Esclusione della preventiva notifica all’indagato dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Prospettata irragionevole disparità di trattamento, rispetto ad imputati tratti a giudizio con decreto di citazione (destinatari dell’avviso predetto), con lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Precedenti decisioni in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto penale di condanna, il pubblico ministero debba fare notificare all'indagato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Infatti il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa, può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai diversi riti alternativi, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza, che tengano conto della struttura e delle finalità dei riti medesimi, senza che per ciò siano lesi i principi costituzionali in materia di uguaglianza, difesa e giusto processo. - Sulle censure prospettate in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., v. citate ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002; mentre con riferimento al parametro di cui all'art. 111 Cost., v. citata ordinanza n. 8/2003.
sentenza 32/2003massima n. 27535 Processo penale - Procedimento per decreto - Mancata previsione dell’avviso di conclusione delle indagini (a norma dell’art. 415-bis cod. proc. pen.), ovvero dell’invito a rendere interrogatorio (a norma dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) - Prospettata disparità di trattamento tra imputati - Decisione intervenuta su questione analoga - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, a pena di nullità, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, anche nel procedimento per decreto. Infatti - posto che in generale il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai singoli riti alternativi - nel procedimento per decreto l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine si trasferisce sulla fase processuale conseguente all'esercizio dell'opposizione, nella quale pure sono esperibili tutti i mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari; mentre, d'altra parte, l'innesto della disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento monitorio ne snaturerebbe la struttura e le finaltà, inserendovi una procedura incidentale che potrebbe determinare una notevole dilatazione temporale, e si sostanzierebbe in una garanzia che, oltre ad essere costituzionalmente non imposta, si riverelerebbe del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito speciale. - Questione analoga è stata dichiarata manifestamente infondata con la, citata, ordinanza n. 32/2003; in precedenza, v. anche, citate, ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002.
Riguarda ancheart. 460 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta del pubblico ministero - Esclusione della possibilità per la difesa di interloquire sulla richiesta dell’accusa - Prospettato contrasto con i principî del giusto processo - Questione simile ad altra già rigettata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perchè possa eventualmente esplicare le proprie argomentazioni difensive. Infatti la disciplina in esame non si pone in contrasto con i principi in materia di difesa e giusto processo, in quanto il decreto penale svolge la funzione di informazione dei motivi dell'accusa, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio tra accusa e difesa, e di porre l'imputato nelle condizioni di operare una scelta consapevole tra l'opposizione e l'acquiescenza al decreto. - Questione del tutto simile è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza, citata, n. 8/2003. V. anche, citate, ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002.
Processo penale - Procedimento per decreto - Esclusione dell’intervento della difesa prima dell’emissione del decreto penale di condanna - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perchè possa eventualmente esplicare le proprie argomentazioni difensive. Infatti l'ordinanza di rimessione è completamente priva di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza.
Riguarda ancheart. 460 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per decreto - Mancata possibilità per la difesa di intervenire sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero di decreto penale di condanna - Asserito contrasto con i principî del giusto processo e del contraddittorio tra le parti - Assenza di profili diversi o ulteriori, rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 459 del codice di procedura penale in quanto non consente alla difesa dell'imputato di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di condanna. Infatti, in precedenti decisioni, la Corte costituzionale ha ribadito che nel procedimento monitorio l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine si trasferisce sulla fase processuale, conseguente all'esercizio dell'opposizione, costituendo il decreto penale soltanto «una decisione preliminare», in relazione alla quale l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che segue all'opposizione. Inoltre, l'art. 111 della Costituzione, non impone affatto che il contraddittorio debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso e non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi. > > > >- Per le pronunce cui si fa riferimento, v. le ordinanze di manifesta infondatezza n. 8/2003 e n. 132/2003. > > > >- Sulla peculiare configurazione e sulla funzione del procedimento per decreto in relazione al diritto di difesa e al principio del giusto processo v. ordinanze, citate, n. 8/2003 e n. 132/2003. > > > >- Sulla possibilità di regolare in modo differenziato l'esercizio del diritto di difesa per adattarlo alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti v. ordinanza, citata, n. 203/2002 (in materia di giudizio immediato).
Processo penale - Procedimento per decreto - Inapplicabilità ai reati militari procedibili a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore - Assunta disparità di disciplina tra reati comuni e reati militari, nonché incidenza sul trattamento sanzionatorio e sul principio della durata ragionevole del processo - Non fondatezza della questione.
La norma che preclude l’applicabilità del procedimento per decreto ai reati militari punibili a richiesta del comandante di corpo o di altro ente superiore - derivante dall’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., anche dopo la modifica apportata a tale disposizione dall’art. 37 della legge n. 479 del 1999 - non può dar luogo ad una questione di costituzionalità, sotto il profilo della irragionevole divergenza di disciplina tra reati comuni e reati militari e sotto quello del diverso trattamento sanzionatorio tra gli imputati di reati militari della stessa indole. Infatti, una volta che si escluda - come mostra di fare lo stesso rimettente - la comparabilità della querela e della richiesta del comandante di corpo, tanto sul piano della struttura che delle rispettive finalità, l’intera problematica della “estensione” del rito monitorio ai reati militari procedibili a richiesta viene di per sé a trasferirsi sul piano della pura discrezionalità legislativa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 459, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - Per il rigetto di analoga questione, v. sentenza n. 274/1997 (qui richiamata).
sentenza 24/2002massima n. 26761 Processo penale - Procedimento per decreto - Ammissibilità del rito per reati procedibili a querela, anche nell'ipotesi di querela (proposta anteriormente alla pubblicazione della legge n. 479 del 1999) mancante della dichiarazione (espressa) di opposizione al procedimento con decreto penale - Lamentata disparità di trattamento in danno dei querelanti prima della legge anzidetta, ai quali non è riconosciuta facoltà di scelta se opporsi o meno alla definizione del procedimento con decreto penale, con violazione del diritto di difesa - Erroneità della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, nel testo introdotto dal sopravvenuto art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha previsto la possibilità di adottare il procedimento per decreto anche per i reati perseguibili a querela, salvo che il querelante abbia nella stessa dichiarato di opporvisi. Infatti, il giudice rimettente, il quale lamenta disparità di trattamento tra querelanti - in mancanza di disciplina transitoria e non considerando i principi che regolano la successione nel tempo delle norme processuali - erroneamente ha ritenuto che la nuova disposizione fosse applicabile con effetti retroattivi nel giudizio 'a quo'. M. F.
Processo penale - Procedimento per decreto penale - Nullità della richiesta del decreto di condanna e del decreto che dispone il giudizio, in mancanza del previo invito all’indagato a comparire per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento, rispetto alla disciplina introdotta per il rito ordinario, con lesione del diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di raffronto - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall’invito a comparire per rendere interrogatorio a norma dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen., nonché degli artt. 565 e 464 cod. proc. pen., in combinato disposto tra loro, nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione al decreto penale di condanna se non preceduto dal citato invito a comparire per rendere interrogatorio. Infatti, spetta al giudice 'a quo' valutare se, a seguito della sopravvenuta legge 16 dicembre 1999, n. 479 - che nel quadro di una più generale revisione del procedimento penale dinanzi al tribunale anche in composizione monocratica ha, in particolare, modificato la normativa censurata - la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta. M.F.
Riguarda ancheart. 565 Codice di procedura penaleart. 464 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento speciale per decreto - Opposizione al decreto - Obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto all'imputato citato a giudizio nel procedimento ordinario, con pregiudizio del diritto di difesa - 'Ius superveniens' modificativo delle norme denunciate e di quelle assunte quali termini di raffronto - Restituzione degli atti ai giudizi rimettenti.
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Pretori di Camerino, Brescia, Firenze, S. Maria Capua Vetere - sez. dist. di Aversa) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 565, comma 1, 456, comma 1, 3 e 5, 429, comma 1 e 2, 555, comma 2, cod. proc. pen.; dell'art. 565, comma 1, cod. proc. pen.; dell'art. 459 cod. proc. pen. e dell'art. 2 della l. 16 luglio 1997, n. 234; e degli artt. 416 e 555 cod. proc. pen., come modif. dalla l. n. 234 del 1997, e 459 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce del 'jus superveniens', costituito dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
sentenza 73/2000massima n. 25210 Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura penaleart. 2 legge 234/1997art. 456 Codice di procedura penaleart. 565 Codice di procedura penaleart. 416 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza con riferimento al procedimento ordinario, nonché della garanzia di difesa - Sopravvenuta modifica delle norme denunciate e di quelle assunte quali termine di raffronto - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' riesaminino - alla luce della intervenuta legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale ha, in particolare, modificato sia le norme denunciate sia quelle assunte dai giudici stessi quali termine di raffronto, ai fini della prospettatazione del dubbio di costituzionalita' - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e 464 del codice di procedura penale, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il primo nella parte in cui non prevede la nullita' della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375 cod. proc. pen., ed il secondo nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto che dispone il giudizio (a seguito di opposizione dell'imputato al decreto penale di condanna) se non preceduto dall'invito a comparire per rendere interrogatorio, davanti al pubblico ministero o davanti allo stesso giudice per le indagini preliminari.
Riguarda ancheart. 464 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per decreto - Emissione del decreto penale di condanna e decreto di citazione a giudizio (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) - Mancata previsione del previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Asserito, ingiustificato, trattamento dell'imputato sottoposto al rito per decreto, con lesione delle garanzie difensive - Sopravvenuta nuova disciplina processuale con complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' valutino - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto una complessiva modifica della disciplina processuale assunta ad oggetto o comunque a premessa delle censure) - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale rispettivamente dell'art. 459 cod. proc. pen. e degli artt. 461, 464 e 555 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parti in cui il primo con riferimento alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna e gli altri con riguardo al decreto di citazione a giudizio emesso in seguito di opposizione a decreto penale di condanna non prevedono l'obbligo di effettuare preventivamente l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. L.T.
Riguarda ancheart. 464 Codice di procedura penaleart. 461 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penale