Art. 47 c.p.p.

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La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La corte di cassazione puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art47 · fonte su Normattiva