Art. 47 c.p.p.

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La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. 78 La corte di cassazione puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

78

La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione".

Testo vigente dal 31 ottobre 1996 al 8 novembre 2002 · versione 73 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art47 · fonte su Normattiva