Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Rimessione del processo - Riproposizione di richiesta già dichiarata inammissibile o rigettata - Previsione della non sospensione del processo solo quando la richiesta non risulti fondata su elementi nuovi - Lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e della ragionevole durata del processo - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che - nel caso di riproposizione di una richiesta di rimessione già dichiarata inammissibile o rigettata dalla Corte di Cassazione - il giudice che procede non sia tenuto a sospendere il processo solo quando la richiesta non risulti fondata su elementi nuovi. Invero, a prescindere da ogni rilievo circa la validità dell'assunto del rimettente, stando al quale la novità anche solo «formale» dei motivi basterebbe ad imporre la sospensione del processo, ai sensi della norma denunciata, il giudice a quo non risulta comunque chiamato, allo stato, a fare applicazione di detta norma. - In merito al fatto che, nella parallela ipotesi di reiterazione dell'istanza di ricusazione del giudice, l'identità dei motivi deve essere apprezzata «sia in senso formale che materiale», vedi, citate, ordinanze n. 285/2002, n. 366/1999 e n. 466/1998. - In merito alle circostanze, cui l'art. 47 cod. proc. pen. subordina l'obbligo di sospensione del processo, vedi, citata, ordinanza n. 268/2004.
sentenza 68/2008massima n. 32212 Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Sospensione obbligatoria del processo prima della discussione e delle conclusioni - Possibilità di paralizzare l’attività processuale con reiterate richieste - Assunta lesione dei principi di ragionevolezza, della ragionevole durata e dell’efficienza del processo - Questione prospettata in un momento in cui i rimettenti non erano chiamati a fare applicazione della disciplina censurata - Manifesta inammissibilità.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e, comunque, prima della pronuncia della sentenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. L’operatività della sospensione obbligatoria del processo è subordinata, infatti, ad una duplice condizione: che il processo stia per entrare in una fase processuale “qualificata” e che il giudice stesso abbia avuto notizia che la richiesta di rimessione sia stata assegnata alle sezioni unite o, comunque, ad una sezione competente a decidere nel merito. Nella specie, di contro, i giudici 'a quibus' hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale subito dopo che la richiesta di rimessione è stata depositata in cancelleria e, quindi, prima che essa sia stata trasmessa alla Corte di cassazione.
Processo penale - Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi dell’art. 45 e seguenti cod. proc. pen. - Sospensione facoltativa - Possibilità di paralizzare l’attività processuale con reiterate richieste - Assunta lesione dei principi di ragionevolezza, della ragionevole durata e dell’efficienza del processo - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. I giudici 'a quibus', infatti, da un lato, omettono di fornire qualsiasi motivazione in ordine agli elementi che consentirebbero la sospensione e, dall’altro, rilevano che l’imputato ha già presentato plurime richieste di rimessione, ma non dicono perché nel caso di specie non sarebbe applicabile la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen.
PROCESSO PENALE - RIMESSIONE DEL PROCESSO AD ALTRO GIUDICE - RICHIESTA DA PARTE DELL'IMPUTATO - COMPETENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DIVIETO PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA IN ATTESA DELLA DECISIONE - POSSIBILE RIPROPOSIZIONE PER NUOVI MOTIVI - PERICOLO DI PRESCRIZIONE DEI REATI IN CASO DI RIPETUTE NUOVE RICHIESTE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DEL SINDACATO DEL GIUDICE DI MERITO SULL'ISTANZA ANCHE NEL CASO DI REITERAZIONE BASATA SU ELEMENTI SOLO APPARENTEMENTE NUOVI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DI QUELLO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER INTERVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sent. n. 353 del 1996), la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46 comma 3, 47 commi 1 e 2, 48 comma 4, e 49 comma 2, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 25 comma 1, 97 comma 1, 101 comma 2, e 112 Cost. - S. n. 353/96. red.: S. Di Palma
sentenza 5/1997massima n. 23030 Riguarda ancheart. 46 Codice di procedura penaleart. 48 Codice di procedura penaleart. 49 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RIMESSIONE DEL PROCESSO AD ALTRO GIUDICE PER MOTIVI DI SICUREZZA O DI POSSIBILE TURBATIVA DELLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO - RICHIESTA - POSSIBILE RIPROPOSIZIONE PER MOTIVI ANCHE SOLO IN APPARENZA NUOVI - USO DILATORIO DELLA RICHIESTA - PERICOLO DI PRESCRIZIONE DEI REATI E DI PARALISI DELL'ATTIVITA' PROCESSUALE - DIVIETO PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA FINO A CHE NON SIA INTERVENUTA ORDINANZA CHE DICHIARI INAMMISSIBILE O RIGETTI LA RICHIESTA DI RIMESSIONE - POSSIBILITA' DI ABUSI - COMPROMISSIONE DEL BENE COSTITUZIONALE DELL'EFFICIENZA DEL PROCESSO E DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' DELLE NORME PROCESSUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Contrariamente a quanto prevedeva il precedente codice di procedura penale, secondo il quale il procedimento per rimessione non sospendeva l'istruzione o il giudizio, salvo ordinanza di sospensione della Corte di cassazione, il vigente codice ha disposto che, nel caso di rimessione, l'effetto sospensivo si produca automaticamente e che al momento della decisione del processo operi una preclusione per il giudice del dibattimento. Questa innovazione non ha pero' tenuto conto che la riproposizione di una richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata dalla Cassazione puo' dar luogo ad abusi e ad un uso dilatorio della richiesta stessa, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, finalizzato ad allontanare nel tempo la decisione di merito, con l'effetto di una probabile prescrizione dei reati e di inevitabili riflessi negativi sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Nella disciplina del codice, quindi, l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzieta' del giudice e' solo apparente, dato che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo e il canone fondamentale della razionalita' delle norme processuali. Invero il legislatore, pur essendo libero nella costruzione delle scansioni processuali, non puo' tuttavia scegliere un percorso che possa comportare, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attivita' processuale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice. red.: A. Franco
PROCESSO PENALE - RIMESSIONE DEL PROCESSO AD ALTRO GIUDICE - RIPROPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMESSIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - COMPETENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE DI OGNI POSSIBILITA' DI SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE LA SENTENZA DI MERITO, IN PENDENZA DELLA RICHIESTA DI RIMESSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97, PRIMO COMMA, E 101, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione concernente una norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 353/1996. red.: G. Leo