Art. 519 c.p.p.Diritti delle parti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 5 giugno 1992. Leggi il testo vigente →

Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 5 giugno 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art519 · fonte su Normattiva