Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI REATO CONNESSO - CONSEGUENTE INCOMPETENZA TERRITORIALE - ECCEZIONE - PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI REATO CONNESSO GIA' MENZIONATO NEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione, secondo cui anche nel processo pretorile e' preclusa, per tardivita', una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pure nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non e' irrazionale in riferimento alle diverse regole di competenza dettate dal legislatore nell'ipotesi in cui il reato connesso sia gia' menzionato nel decreto di citazione a giudizio. Essendosi infatti in presenza di una oggettiva diversita' di situazioni, in ragione dello stadio processuale in cui il reato connesso emerga e venga contestato all'imputato, il legislatore, nell'ambito della sua sfera di discrezionalita', ha ritenuto non irragionevolmente di trarre una diversa disciplina. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 21 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI REATO CONNESSO - CONSEGUENTE INCOMPETENZA TERRITORIALE - ECCEZIONE - PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione, secondo cui anche nel processo pretorile e' preclusa per tardivita', una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pur nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non incide sul diritto di difesa dell'imputato, in quanto il criterio del'forum commissi delicti', pur se ispirato a finalita' di economia processuale e all'esigenza di una piu' facile raccolta delle prove rendendo quindi piu' agevole l'esercizio del diritto di difesa, puo' essere derogato in presenza di motivi di salvaguardia di interessi ritenuti non irragionevolmente degni di tutela, quali devono ravvisarsi nella suddetta disposizione in relazione ad evidenti esigenze di economia e speditezza processuale, le quali subirebbero una notevole compromissione nel caso in cui, se l'incompetenza per territorio, in seguito alla contestazione al dibattimento del reato connesso, potesse venire eccepita, l'intero processo dovesse essere devoluto ad altro giudice, con conseguente necessaria rinnovazione del dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sul criterio del 'forum commissi delicti': S. n. 77/1977, O. n. 521/1991. - Sull'ammissibilita' di deroghe a tale criterio: S. nn. 477/1991, 189/1992, 231/1994. - Sull'interesse dell'imputato al 'simultaneus processus': S. n. 117/1972. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 21 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DI REATO CONNESSO - CONSEGUENTE INCOMPETENZA TERRITORIALE - ECCEZIONE - PRECLUSIONE PER SCADENZA DEL TERMINE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Alla luce di quanto piu' volte affermato dalla Corte, secondo cui il principio sancito dall'art. 25, primo comma, Cost. tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie, la disposizione, in base alla quale anche nel processo pretorile e' preclusa per tardivita', una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pur nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non viola il suddetto principio della precostituzione per legge del giudice, poiche' e' evidente che in tale disciplina non ricorrono le suddette condizioni, essendo chiaramente determinato 'a priori' il criterio attributivo della competenza territoriale derivante dalla connessione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio della precostituzione del giudice: S. nn. 1/1965, 117/1972, 77/1977, 127/1979, 269/1992, 217/1993; O. n. 521/1991. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 21 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA - POSSIBILITA' DI RICHIEDERLA FINO ALLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - IMPUGNATIVA DI NORME NON APPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
Al giudice remittente non e' consentito di prospettare la questione estendendola, in forma meramente ipotetica, sia pure in via subordinata, a disposizioni diverse (nella specie artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, cod. proc. pen.) dall'unica norma (nella specie art. 563, quarto comma, stesso codice) che egli ritenga, nel caso, di dovere applicare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione).
Riguarda ancheart. 563 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE CONTRO IGNOTI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL P.M. - MANCATA CONDIVISIONE DA PARTE DEL G.I.P. - INDICAZIONI DI ULTERIORI INDAGINI - OMESSA PREVISIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalle sentenze nn. 409/1990 di non fondatezza nei sensi di cui in motivazione e 445/1990 di illegittimita' costituzionale parziale, concernenti l'una l'art. 415, secondo comma, c.p.p. e l'altra gli artt. 157, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, e 554, secondo comma, c.p.p.. - O. nn. 222/1990 e 463/1990.
Riguarda ancheart. 554 Codice di procedura penaleart. 415 Codice di procedura penale