Art. 64 c.p.p.Regole generali per l'interrogatorio

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La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facolta' di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguira' il suo corso.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 6 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art64 · fonte su Normattiva