Art. 671 c.p.p.Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

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Nel caso di piu' sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 8 dicembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art671 · fonte su Normattiva