Art. 671 c.p.p.Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006. Leggi il testo vigente →

Nel caso di piu' sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. (( Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma del codice penale. )) Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

Testo vigente dal 8 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006 · versione 148 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art671 · fonte su Normattiva