Art. 75 c.p.p.Rapporti tra azione civile e azione penale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 1996. Leggi il testo vigente →

L'azione civile proposta davanti al giudice civile puo' essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facolta' comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. L'azione civile prosegue in sede civile se non e' trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art75 · fonte su Normattiva