Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Misure di sicurezza - Imputato prosciolto per infermità mentale - Pericolosità sociale - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Possibilità di ricovero in una comunità terapeutica - Esclusione - Denunciata lesione del diritto inviolabile alla salute e del principio di eguaglianza - Richiesta di intervento implicante scelte discrezionali rimesse al legislatore - Mancato riferimento alla più recente giurisprudenza in materia - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2), e 222, primo comma, cod. pen., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui impongono al giudice di disporre, nei confronti dell'imputato socialmente pericoloso prosciolto per totale infermità di mente, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, anche nel caso in cui la pericolosità potrebbe esser fronteggiata mediante il ricovero in adeguata struttura terapeutica. Infatti, il rimettente chiede, in sostanza, la creazione di una nuova misura di sicurezza, ma, come già più volte affermato, esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, che comportano scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione v., citata, ordinanza n. 254/2005. - Sulla preclusione di interventi di carattere normativo, di competenza esclusiva del legislatore v., citate, sentenza n. 228/1999 e ordinanze n. 88/2001, n. 396 e n. 333/1994, n. 24/1985. - V., altresì, citata dal rimettente, sentenza n. 253/2003.
sentenza 83/2007massima n. 31103 Riguarda ancheart. 222 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITÀ PSICHICA - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - APPLICABILITÀ DI DIVERSA MISURA IDONEA AI FINI DELLA CURA E DEL CONTENIMENTO DELLA PERICOLOSITÀ - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELL’IMPUTATO - RICHIESTA DI INTERVENTO CHE COMPORTA SCELTE DISCREZIONALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE E CARENZA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2, e 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui impongono al giudice di disporre, ove persista la pericolosità sociale, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti dell'imputato prosciolto per infermità psichica, «anche nei casi in cui tale pericolosità risulti fronteggiabile con l'inserimento dell'imputato in una comunità terapeutica psichiatrica di tipo B), prevista dall'attuale ordinamento socio-sanitario ed in concreto funzionante», in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. In primo luogo, infatti, va ribadito che esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, in quanto comportano scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore. Inoltre il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253 del 2003, con la quale questa Corte ha consentito al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea a contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità sociale, non espone le ragioni per cui nel caso di specie la misura della casa di cura e di custodia non sarebbe adeguata e non chiarisce i motivi per i quali la libertà vigilata sarebbe in concreto insufficiente. - V. ordinanza n. 88/2001, sentenza n. 228/1999, ordinanze nn. 396 e 333/1994, n. 24/1985.
Riguarda ancheart. 222 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI (NELLA SPECIE: LIBERTA' VIGILATA) - APPLICABILITA' SOLO CON SENTENZA E NON , INVECE, CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - ASSERITE IRRAGIONEVOLEZZA, COMPROMISSIONE DELLA EFFICIENZA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE DELL'ART. 240 CPV. COD. PEN. (CONFISCA) - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARE NEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE GLI ACCERTAMENTI DI MERITO NECESSARI PER ADOTTARE LA MISURA - INCOMPARABILITA' TRA MISURE DI SICUREZZA PERSONALI E PATRIMONIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La previsione, nell'art. 205 cod.pen., dell'applicabilita' delle misure di sicurezza personali (nella specie: liberta' vigilata) solo a seguito di sentenza (di condanna o di proscioglimento) e non anche del decreto di archiviazione, va ritenuta immune dalle censure, di irrazionallita' e di contrasto con l'esigenza di una efficiente amministrazione della giustizia, mosse al riguardo dal giudice 'a quo'. Il decreto di archiviazione, invero, ha natura procedimentale e si sostanzia in un mero riscontro di superfluita' del processo, e pertanto e' da escludere che ad esso possa accedere un provvedimento che - come quello di applicazione di misura di sicurezza personale - presuppone accertamenti (che il fatto contestato sussista, sia stato commesso dal soggetto e costituisca quasi-reato ed inoltre che la persona cui il quasi-reato e' addebitato sia socialmente pericolosa) effettuabili solo in esito ad un vero e proprio giudizio di merito. Ne' vale quindi, in contrario, - stante la incomparabilita' tra misure di sicurezza personali e patrimoniali - far richiamo alla disposizione dell'art. 240 cpv. cod.pen., che indipendentemente dalla pronuncia di sentenza di condanna consente la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce reato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 205 cod.pen., 'in parte qua'). - Su natura, disciplina, requisiti e finalita' del decreto di archiviazione v. S. n. 88/1991.
Riguarda ancheart. 240 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - CRITERI - PERICOLOSITA' DEL SOGGETTO - VALUTAZIONE - MANCATA PREVISIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD. PEN., ARTT. 204, 205, 207, 222. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 24, 32.
A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663 - il cui art. 31 ha apportato modifiche in materia di misure di sicurezza - spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di detta legge la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 cod. pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost. - in quanto "non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosita` del soggetto".
Riguarda ancheart. 207 Codice penaleart. 222 Codice penaleart. 204 Codice penale