Art. 205 c.p.Provvedimento del giudice

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[1]Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

[2]Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

[3]1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;

[4]2° nel caso di proscioglimento, qualora la qualita' di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

[5]3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art205 · fonte su Normattiva