Art. 215 c.p.
Specie
[1]Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
[2]Sono misure di sicurezza detentive:
[3]1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;
[4]3° il ricovero in un manicomio giudiziario;
[5]4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.
[6]Sono misure di sicurezza non detentive:
[7]1° la liberta' vigilata;
[8]2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Provincie;
[9]3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
[10]4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.
[11]Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva