Art. 215 c.p.Specie

[1]Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

[2]Sono misure di sicurezza detentive:

[3]1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

[4]3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

[5]4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

[6]Sono misure di sicurezza non detentive:

[7]1° la liberta' vigilata;

[8]2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Provincie;

[9]3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

[10]4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.

[11]Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art215 · fonte su Normattiva