Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Vilipendio della religione cattolica (già «religione dello stato») - Lamentata discriminazione nella tutela penale del sentimento religioso, con violazione dei principî di eguaglianza e parità delle confessioni religiose - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione costituzionale dell'art. 402 del codice penale, relativo al vilipendio della «religione dello Stato», in quanto la norma espressa da tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione, con la sentenza n. 508 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione.
sentenza 34/2002massima n. 26788 Reati e pene - Tutela penale dei culti - Vilipendio della religione cattolica, (già) religione dello Stato - Punibilità con la reclusione fino a un anno - Violazione dei principi fondamentali di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione e di eguale libertà di tutte le confessioni religiose nonché' del principio supremo di laicità dello stato - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 402 del codice penale che punisce con la reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente vilipende la religione di Stato", accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica, ritenuta fattore di unità morale della Nazione e assunta a elemento costitutivo della compagine statale. Non è infatti conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), nonché al "principio supremo" di laicità, che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, l'atteggiamento di quest'ultimo non equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la mancanza di parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza. - Sul "principio supremo" di laicità dello Stato, v. le sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993 e 329/1997. - Sulla parità delle confessioni religiose, v. le sentenze nn. 925/1988. A.G.
VILIPENDIO - DELLA RELIGIONE DELLO STATO - TRATTAMENTO PENALE DIFFERENZIATO DELLA RELIGIONE CATTOLICA RISPETTO ALLE ALTRE CONFESSIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione e` entrata in vigore la nuova legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, apportante modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra Repubblica italiana e Santa Sede) e il punto 1 del detto protocollo addizionale stabilisce espressamente: "Si considera non piu` in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola regione dello Stato italiano". Spetta, pertanto, al giudice 'a quo' riesaminare, alla stregua della nuova normativa, la rilevanza della questione sollevata. (Restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 402 cod. pen. in riferimento all'art. 8, comma primo, Cost., anche in relazione agli artt. 7, comma primo, e 19 Cost.). - O. n. 364/1985.
LIBERTA' RELIGIOSA - VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 8, 19 E 20 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La maggiore ampiezza e intensita' della tutela penale della religione cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e intensita' delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche' e' basata sulla posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa cattolica. L'art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di capacita' e di attivita' delle confessioni religiose poiche' il bene protetto non e' la capacita' giuridica di agire della Chiesa cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli italiani, e non contrasta percio' con l'art. 20 Cost.
EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - IRRILEVANZA DELLA DIVERSITA' DI RELIGIONE DEI CITTADINI - VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 3 Cost. esclude esplicitamente che la differenza di religione possa dar luogo a differenza di trattamento dei cittadini, ma l'art. 402 cod. pen. non da' luogo a una distinzione nella posizione giuridica dei cittadini basata sulla religione. La norma penale si riferisce indistintamente a tutti i destinatari, qualunque sia la loro religione, cosicche' la fede religiosa non ha alcuna rilevanza nella identificazione del soggetto attivo del reato. La norma non protegge, dal lato passivo, la religione cattolica come bene individuale di coloro che vi appartengono, ne' attribuisce ad essi un vantaggio valutabile giuridicamente: il singolo cattolico non e' il titolare dell'interesse protetto.
LIBERTA' RELIGIOSA - EGUALE LIBERTA' DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE - COSTITUZIONE, ART. 8 - INTERPRETAZIONE - DIVERSA CONSIDERAZIONE E TUTELA PENALE DELLE VARIE CONFESSIONI IN RELAZIONE ALLA DIFFERENTE RILEVANZA NELLA COMUNITA' STATALE - VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'uguale protezione della liberta' delle religioni non esclude che possa considerarsi differentemente una confessione religiosa in relazione alla diversa rilevanza nella comunita' statale, sempreche' la distinzione non implichi limitazione della liberta' di ciascuna confessione. L'uguale diritto alla liberta' non significa diritto ad una uguale tutela penale.
LIBERTA' DI CULTO - RELIGIONE CATTOLICA - TUTELA PENALE - LIMITI - POSIZIONE RISPETTO AI CULTI CATTOLICI.
Il Codice penale del 1930, assumendo ad oggetto di tutela penale l'idea religiosa in se', e quindi il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con gli artt. 402, 403, 404, 405, una tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406, in relazione agli altri culti.
Riguarda ancheart. 405 Codice penaleart. 406 Codice penaleart. 404 Codice penaleart. 403 Codice penale