Art. 504 c.p.Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 16 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e' commesso con lo scopo di costringere l'Autorita' a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 16 giugno 1983 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art504 · fonte su Normattiva