Art. 504 c.p. — Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero
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Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e' commesso con lo scopo di costringere l'Autorita' a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 16 giugno 1983 · versione 0 su Normattiva