Art. 635-ter c.p. — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico
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[1](( (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita').)) ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilita', e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[2]Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.
[3]Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.))
Testo in vigore dal 5 aprile 2008 al 6 febbraio 2016
