Art. 166 — Acquisto o ritenzione di effetti militari
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Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva