Art. 166Acquisto o ritenzione di effetti militari

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Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la pena per il reato di acquisto o di ritenzione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare o di altre cose destinate a uso militare, previsto dal presente articolo, e' della reclusione militare fino a due anni.

Testo vigente dal 15 aprile 1946 al 25 marzo 1958 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art166 · fonte su Normattiva