Art. 166 — Acquisto o ritenzione di effetti militari
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Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la pena per il reato di acquisto o di ritenzione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare o di altre cose destinate a uso militare, previsto dal presente articolo, e' della reclusione militare fino a due anni.
Testo vigente dal 15 aprile 1946 al 25 marzo 1958 · versione 3 su Normattiva