Art. 27 — Sostituzione della reclusione militare alla reclusione
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[1]Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, e' sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione.
[2]Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 5 agosto 1993 · versione 0 su Normattiva