Art. 28 — Degradazione
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[1]La degradazione si applica a tutti i militari, e' perpetua e priva il condannato:
[2]1° della qualita' di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacita' di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;
[3]2° delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato.
[4]La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.
[5]La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.
[6]Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 9 luglio 1967 · versione 0 su Normattiva