Art. 309 — Arresto fuori dei casi di flagranza
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Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorche' non soggetto alla giurisdizione militare, non puo' essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorita' giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 28 marzo 1985 · versione 0 su Normattiva