Art. 323 — Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria: cauzione o malleveria
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[1]La liberta' provvisoria puo' essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare.
[2]Non e' ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la liberta' provvisoria.
[3]Il militare, al quale e' stata conceduta la liberta' provvisoria, non puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 13 giugno 1974 · versione 0 su Normattiva