Art. 323Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria: cauzione o malleveria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 13 giugno 1974. Leggi il testo vigente →

[1]La liberta' provvisoria puo' essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare.

[2]Non e' ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la liberta' provvisoria.

[3]Il militare, al quale e' stata conceduta la liberta' provvisoria, non puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 13 giugno 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art323 · fonte su Normattiva