Art. 391 — Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato
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[1]Il ricorso proposto dal procuratore militare del Re Imperatore e' notificato, a pena di decadenza, all'imputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere.
[2]All'atto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al tribunale supremo militare con avvertimento che, se non lo sceglie, gli sara' nominato dal presidente dello stesso tribunale.
[3]Di tutto deve compilarsi processo verbale.
[4]Se l'imputato non e' detenuto, la copia della dichiarazione di ricorso, a pena di decadenza, deve essergli notificata, entro tre giorni dalla sua data, nei modi stabiliti dall'articolo 298, osservata la disposizione dell'articolo 183 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva