Art. 90

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[1](Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio).

[2]E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:

[3]1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

[4]2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

[5]3° che e' colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°;

[6]4° che e' colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

[7]Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

[8]Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 23 febbraio 1989 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art90 · fonte su Normattiva