Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - INTRODUZIONE CLANDESTINA IN LUOGHI DI INTERESSE MILITARE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PENA PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA, A SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 49 DEL 1989 E 298 DEL 1995, PER PIU' GRAVI IPOTESI DI REATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 90, comma 1, cod. proc. pen. mil. di pace, nel testo risultante dalle sentenze dichiarative di illegittimita' costituzionale nn. 49 del 1989 e 298 del 1995, l'art. 90, comma 2, stesso codice, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziche' da uno a cinque anni, in quanto e' palese la disparita' di trattamento edittale, determinatasi a seguito delle predette sentenze, fra l'ipotesi disciplinata dal secondo comma (pena da due a cinque anni) e quelle previste dal primo comma, alle quali si applica, in forza delle sentenze medesime, la pena stabilita dall'art. 260, comma 1, cod. pen. mil. di pace, per chiunque si introduca clandestinamente, o con inganno, in luoghi o zone di terra, di acqua e di aria in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (pena da uno a cinque anni), tanto piu' in quanto una delle ipotesi contenute nel primo comma (quella di cui al n. 2), oggi meno gravemente punita, riguarda una fattispecie i cui elementi costitutivi sono gli stessi previsti dal secondo comma (introduzione clandestina o con inganno nei luoghi vietati), qualificati pero' dal fine di compiere altre attivita' vietate, come eseguire disegni, fotografie o altre rilevazioni. - S. nn. 49/1989 e 298/1995. red.: S. Di Palma
sentenza 97/1998massima n. 23777 REATI MILITARI - ESECUZIONE, SENZA AUTORIZZAZIONE, DI DISEGNI O FOTOGRAFIE, O ATTIVITA' RICOGNITIVA, SU COSE CONCERNENTI LA DIFESA MILITARE - PREVISIONE DI UNA PENA PIU' SEVERA DI QUELLA PREVISTA PER REATI MILITARI RISPETTO AI QUALI LA FATTISPECIE IN ESAME COSTITUISCE CONDOTTA PREPARATORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' DEI TRATTAMENTI SANZIONATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni. Infatti, il raffronto tra la pena comminata al militare "che, senza la necessaria autorizzazione esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime", e quella comminata dagli artt. 89 e 91 dello stesso codice, rispettivamente, per il procacciamento e la rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio, svela l'irragionevolezza del piu' grave trattamento sanzionatorio riservato a condotte preparatorie. Come per l'analogo caso dell'art. 90, primo comma, n. 4, c.p.m.p., colpito dalla sent. n. 49 del 1989 - che costituisce il presupposto della presente decisione -, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della parte della norma contenente la sanzione non determina tuttavia la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate: mentre infatti in quel caso, a colmare transitoriamente la lacuna, in attesa dell'intervento del legislatore, "vale la norma penale comune di cui all'art. 260, numero 3, c.p.", che disegna un reato comune "sovrapponibile" a quello militare, nell'ipotesi "de qua", che non ha una corrispondente previsione in un delitto comune che sia ad essa sovrapponibile - ne' nell'art. 260 c.p., ne' in altre disposizioni -, poiche' comunque viene disegnata per il bene giuridico protetto, e per la pena edittale, una figura di reato omogenea rispetto a quella gia' ritenuta incostituzionale, dovra' dichiararsi la illegittimita' costituzionale della norma "con riferimento soltanto alla quantita' e qualita' della pena stabilita dalla previsione militare rispetto a quella contenuta nell'art. 260 c.p.", gia' estesa, sia pure per via diversa, ad una delle quattro figure contemplate dal denunciato art. 90 c.p.m.p.. - Precedente prossimo ed anzi presupposto della decisione e' la S. n. 49/1989, che ha colpito il trattamento sanzionatorio previsto dal n. 4 dell'art. 90, primo comma, c.p.m.p.. red.: A. Greco
REATI MILITARI - INTRODUZIONE CLANDESTINA IN LUOGHI DI INTERESSE MILITARE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI MEZZI DI SPIONAGGIO - PREVISIONE DI UNA PENA PIU' SEVERA DI QUELLA PREVISTA PER I REATI MILITARI RISPETTO AI QUALI LE FIGURE RESIDUE DELL'ART. 90, PRIMO COMMA, C.P.M.P., COSTITUISCONO CONDOTTA PREPARATORIA - IRRAZIONALITA' DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN TERMINI DEL TUTTO ANALOGHI A QUELLI RISCONTRATI PER L'IPOTESI, OMOGENEA, DI INDEBITA ATTIVITA' RICOGNITIVA SU COSE DI INTERESSE MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 90, primo comma, numero 1, c.p.m.p., viene estesa, a norma dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ai numeri 2 e 3 dell'art. 90, primo comma - e cioe' alle due figure di reato residue, tenendo conto della sent. n. 49 del 1989 -, in quanto si tratta di ipotesi omogenee a quelle oggetto dell'impugnativa del giudice 'a quo'. red.: A. Greco
REATO MILITARE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI MEZZI DI SPIONAGGIO - SANZIONE PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER I REATI DI PROCACCIAMENTO E DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE SEGRETE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 90, PRIMO COMMA, N. 4, DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE. - COD. PEN. MILITARE DI PACE, ART. 90, PRIMO COMMA, N. 4. - COST., ARTT. 3 E 97.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 90, primo comma, n. 4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni, ovvero irrazionalmente piu' severa di quella prevista per comportamenti di minore gravita'.
sentenza 49/1989massima n. 12919