Art. 14 (Codice penale militare di guerra) — Persone estranee alle forze armate dello Stato
Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, la legge penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva