Art. 14 — Contributi di riscatto
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A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento. Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.
Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 17 agosto 1983
