Art. 14 — Contributi di riscatto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1985 al 2 marzo 1989. Leggi il testo vigente →
A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.35 Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 21 luglio 1983
3con decorrenza dal 1 gennaio 1983
Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 il contributo di cui all'art. 14, primo comma, della predetta legge n. 177 e' elevato al 7,06 per cento".
L. 17 aprile 1985, n. 141
5La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1 maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della gia' menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, e' fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevato all'8,25 per cento".
Testo in vigore dal 4 maggio 1985 al 2 marzo 1989
