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[1]L'ammissione nel Corpo della guardia di finanza si fa per arruolamento volontario.

[2]Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 150 per assegno di primo corredo.

[3]L'assegno e' stabilito in lire 300 per gli arruolati che abbiano prestato almeno diciotto mesi di non interrotto servizio nell'esercito o nell'armata.

[4]L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

  • a)di essere cittadino o naturalizzato;
  • b)di essere celibe o vedovo senza prole;
  • c)di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno d'eta'.

[5]Coloro pero' che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

  • d)di avere tenuto sempre buona condotta;
  • e)di non aver riportato condanne superiori a cinque giorni di arresto od a L. 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;
  • f)di avere una costituzione fisica sana e robusta;
  • g)di saper leggere e scrivere.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art10 · fonte del testo

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