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[1]Saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo ed aventi piu' di 15 anni di servizio; oppure resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano gia' cessato di far parte del Corpo:

  • a)i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata a termini della legge 2 giugno 1904, n. 217, e che si renderanno vacanti dopo il collocamento del personale indicato nell'art. 2 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e nell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 371;
  • b)con la stessa limitazione anche i posti d'inserviente e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 26 giugno 1904, n. 338;
  • c)due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle intendenze di finanza, a' termini dell'art. 22 della legge 8 aprile 1881, n. 149;
  • d)tutti i posti di verificatori d'ultima classe delle tasse di fabbricazione, dopo il collocamento del personale designato dal R. decreto 26 gennaio 1902, n. 22;
  • e)tutti i posti di volontario del dazio di consumo di Roma e Napoli, per la successiva nomina a ufficiali daziari di ultima classe. Fino al conseguimento di tale nomina, i sottufficiali conserveranno i soldi e soprassoldi inerenti al loro grado, che saranno loro corrisposti sul capitolo «Soldo della guardia di finanza», da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualita' di volontari.

[2]I posti d'ufficiale d'ordine e quelli di cui alle lettere d, e, sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati nella lettera c, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche alle ((appuntati)) che contino almeno 15 anni di servizio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1908, n. 427

1

La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 28 luglio 1911

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1908

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… lettera c, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche alle tolto: guardie scelte aggiunto: appuntati che contino almeno 15 anni di servizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 luglio 1908, n. 427

    La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art37 · fonte del testo

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