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[1]I marescialli sono scelti fra i brigadieri, che si distinguono per condotta e per lodevole servizio, e da essi si traggono i marescialli maggiori, in ordine di anzianita'.
[2]I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri e i sottobrigadieri tra le guardie, in base ad un esame d'idoneita', al quale sono ammessi rispettivamente i sottobrigadieri e le guardie di buona condotta, purche' contino almeno un anno ininterrotto di grado i primi e due anni non interrotti di servizio le altre.
[3]Purche' possiedano i requisiti di operosita' e buona condotta da determinarsi col regolamento, possono essere nominati sottobrigadieri senza esame, dopo due anni ininterrotti di servizio, le guardie che, all'atto dell'arruolamento, erano fornite di titoli di studio non inferiori alla licenza ginnasiale o delle scuole tecniche, o del diploma di capitano di gran cabotaggio.
[4]I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purche' contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.
[5]Le guardie scelte sono nominate fra le comuni, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nel Corpo.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908
