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[1]I marescialli sono scelti fra i brigadieri, che si distinguono per condotta e per lodevole servizio, e da essi si traggono i marescialli maggiori, in ordine di anzianita'.
[2]((I brigadieri sono tratti dai sottobrigadieri in ordine di anzianita'. I sottobrigadieri sono nominati, nei limiti dell'organico, mediante esame di idoneita' fra le guardie di buona condotta che abbiano compiuto almeno un anno di servizio effettivo, dopo l'istruzione nella legione allievi.
[3]COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427)).
[4]I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purche' contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.((Se contano meno di otto anni di servizio sono ammessi come guardie comuni, ma dopo un anno di servizio nel corpo con buona condotta sono nominati sottobrigadieri.
[5]Gli appuntati sono nominati tra le guardie raffermate)).
[6]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 8 luglio 1913
