L'Austria s'impegna a non adottare alcun provvedimento tecnico, fiscale o amministrativo - come visita doganale, provvedimenti di polizia generale, di polizia sanitaria o di controllo - speciale per i servizi diretti previsti all'articolo precedente o ai trasporti di emigranti destinati ai porti delle Potenze alleate e associate, o da essi provenienti, che abbia per effetto di ostacolare o ritardare i detti servizi.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art315 · fonte del testo