[1]L'importazione in Austria di armi, munizioni e materiale da guerra di ogni specie e' formalmente vietata.

[2]Sono del pari vietate la fabbricazione di armi, munizioni e materiale da guerra di ogni specie, destinati all'estero e la loro esportazione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art134 · fonte del testo