[1]L'uso di lanciafiamme e di gas asfissianti, tossici e simili, come di ogni liquido, materie o procedimento analogo non essendo permesso, la loro fabbricazione e importazione in Austria sono rigorosamente vietate.

[2]Lo stato divieto si applica al materiale specialmente destinato alla fabbricazione, alla conservazione e all'uso dei prodotti o procedimenti medesimi.

[3]Sono del pari vietate la fabbricazione e l'importazione in Austria di carri blindati, carri d'assalto (tanks), e ogni altro simile strumento utilizzabile per scopi di guerra.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art135 · fonte del testo