L'Austria consente inoltre che le sue risorse economiche siano direttamente destinate alle riparazioni, come e' detto agli alleati III, IV e V, e relativi rispettivamente alla marina mercantile, alle restituzioni materiali e alle materie prime; resta sempre inteso che, il valore dei beni trasferiti e dell'uso che ne sara' fatto in conformita' dei detti allegati; dopo essere stato determinato nel modo prescritto sara' portato a credito dell'Austria in conto delle detrazioni previste e gli articoli precedenti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art182 · fonte del testo