[1]I versamenti successivi, compresi quelli contemplati agli articoli precedenti, effettuati dall'Austria per soddisfare ai predetti reclami, saranno ripartiti dai Governi alleati e associati nelle proporzioni stabilite da essi in precedenza fondate sull'equita' e sui diritti di ciascuno.

[2]In vista di tale ripartizione, il valore dei crediti contemplati all'articolo 189 e agli allegati III, IV e V sara' calcolato alla stessa stregua dei pagamenti eseguiti nello stesso anno.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art183 · fonte del testo