[1]I versamenti successivi, compresi quelli contemplati agli articoli precedenti, effettuati dall'Austria per soddisfare ai predetti reclami, saranno ripartiti dai Governi alleati e associati nelle proporzioni stabilite da essi in precedenza fondate sull'equita' e sui diritti di ciascuno.
[2]In vista di tale ripartizione, il valore dei crediti contemplati all'articolo 189 e agli allegati III, IV e V sara' calcolato alla stessa stregua dei pagamenti eseguiti nello stesso anno.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
