[1]L'Austria restituira', del pari gli -ggetti della stessa specie di quelli indicati all'articolo precedente, che furono asportati dopo il 1° giugno 1914 dai territori ceduti, ad eccezione degli oggetti comprati da proprietari privati.

[2]La Commissione delle riparazioni applichera', se sara' il caso, ai detti oggetti, le disposizioni dell'art. 208 della parte IX (Clausole finanziarie).

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art192 · fonte del testo