[1]L'Austria restituira', del pari gli -ggetti della stessa specie di quelli indicati all'articolo precedente, che furono asportati dopo il 1° giugno 1914 dai territori ceduti, ad eccezione degli oggetti comprati da proprietari privati.
[2]La Commissione delle riparazioni applichera', se sara' il caso, ai detti oggetti, le disposizioni dell'art. 208 della parte IX (Clausole finanziarie).
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
