Oltre ai pagamenti predetti, l'Austria, conformandosi alla procedura stabilita dalla Commissione delle riparazioni, fara', la restituzione in contanti del denaro asportato, preso o sequestrato, e la restituzione degli animali, degli oggetti di ogni specie e dei valori asportati, presi o sequestrati, nei casi in cui sia possibile identificarli, sia nei territori appartenenti all'Austria e ai suoi alleati, sia nei territori rimasti in possesso dell'Austria o dei suoi alleati, fino alla completa esecuzione del presente trattato.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
