L'Austria si obbliga, a condizione che le sia accordato un trattamento di reciprocita' al riguardo, a conformarsi alle leggi ed alle decisioni amministrative o giudiziarie prese a norma di esse, vigenti in un Paese alleato o associato, e dalle competenti autorita' a lei regolarmente notificate, le quali stabiliscano o regolino il diritto a una designazione regionale per i vini e gli spiriti prodotti nel paese cui appartiene la regione, o le condizioni in cui puo' essere autorizzato l'uso di una denominazione regionale; e l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la vendita o la messa in vendita di prodotti o merci sotto le designazioni regionali, contrariamente alle leggi e decisioni predette, saranno dall'Austria vietate e represse merce' le disposizioni prescritte dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art227 · fonte del testo